Questo documento Natura e Fini Istituzionali è stato approvato dal Consiglio Generale della Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza in Verona il 12.01.1979 e riconfermato dallo stesso Consiglio in data 17.03.1991.

Oltre al contratto di lavoro della propria categoria professionale, tutti gli operatori che lavorano alla “Cittadella della Carità” sottoscrivono anche questo documento, dichiarando di rispettare nella lettera e nello spirito i principi in esso contenuti.

L’OSPEDALE

  • art. 1 – Il complesso ospedaliero «Sacro Cuore» e «Don G. Calabria», le Case «Fr. E Perez» e «Fr. P. Nogarè», vogliono essere, secondo le parole del Fondatore, «… la Casa destinata ad accogliere tanti fratelli ammalati per valorizzare il più possibile la carità cristiana, unico mezzo per riportare N. S. Gesù Cristo nella società di oggi cosi turbata e sconvolta».
  • art. 2 – È una realtà religiosa, non tanto per la proprietà, quanto per lo spirito animatore che si ispira ai principi evangelici di amore e servizio ai fratelli sofferenti fondato sulla fiducia nella Divina Provvidenza.

È un’opera della Chiesa Cattolica di cui segue le direttive in campo morale.

  • art. 3 – È aperto al progresso riguardante il riconoscimento sempre più completo dei diritti della persona umana e della sua dignità; al raggiungimento di livelli più elevati di corresponsabilità; all’evolversi delle tecniche sanitarie, diagnostiche, terapeutiche e della ricerca scientifica.
  • art. 4 – Si riconosce nel quadro delle leggi civili che regolano ogni Ente sanitario dello Stato, professando rispetto e leale osservanza delle norme giuridiche, fatto salvo il diritto naturale di porre l’obiezione di coscienza qualora vi fosse contrasto con l’etica del Vangelo secondo l’interpretazione della Chiesa.
  • art. 5 – Collabora con gli altri Enti Ospedalieri e/o Socio-sanitari, pubblici o privati, allo scopo di elevare le condizioni di salute psicofisica della popolazione, operando anche sul territorio.

IL MALATO

  • art. 6 – «Il malato è, dopo Dio, il nostro vero padrone» (Don Calabria). Egli è l’unico centro di ogni interesse, ricerca, provvedimento, struttura, organizzazione dell’Ospedale. Ogni altro interesse collettivo o personale, materiale o morale, deve essere subordinato al bene del malato.
  • art. 7 – Il malato è persona e come tale ha diritto alle prestazioni sanitarie più aggiornate e complete, offerte con il rispetto, la premura, lo spirito di servizio che gli sono dovuti per le leggi dell’umana convivenza e per i principi dell’amore cristiano.
  • art. 8 – L’ammalato soffre per la sua malattia, per la sua solitudine, perla limitazione della sua autonomia e necessita pertanto di una comprensione e di una vicinanza particolari. L’ammalato non è un peso per la società, non è inu~ tile, è stimolo all’esercizio della solidarietà fraterna dei sani, nella visione della Fede rappresenta Cristo sofferente e perciò svolge una missione redentrice e riparatrice.

I COLLABORATORI

  • art. 9 – Gli operatori sanitari, sia quelli a diretto contatto dell’ammalato, sia coloro il cui lavoro serve al buon funzionamento dell’Ospedale, fanno parte di una sola grande «famiglia di collaboratori».
  • art. 10 – In particolare al medici è rivolta la seguente affermazione di Don Calabria: «Quello del medico è ufficio non di semplice professione, ma di vera e propria missione. Il medico è chiamato da Dio a collaborare sia per il sorgere e l’affermarsi della vita, sia per il suo progresso e rínvigorimento come per curarne le infermità o almeno lenirne i dolori».
  • art. 11 – Gli operatori sanitari sono direttamente coinvolti nella medesima missione, attraverso l’esercizio della propria professione. Nel loro quotidiano servizio avranno particolare riguardo alla personalità dell’ammalato.
  • art. 12 – La collaborazione fra tutti gli operatori non nasce spontaneamente, ma è un traguardo al quale tendere con costante impegno mediante il senso di fraternità e il mutuo aiuto, combattendo rivalità, invidie, divisioni, sospetti, autoritarismi, pettegolezzi e critiche nocive.
  • art. 13 – Tutti gli operatori sanitari devono rispetto alla libertà religiosa e ideologica del malato e sono tenuti al segreto professionale.
  • art. 14 – Di fronte all’aggravarsi della malattia, va tenuto un atteggiamento consono alla serietà del momento. Ove si intraveda pericolo per la vita dell’ammalato si chiami il Cappellano.
  • art. 15 – I diritti dei collaboratori vanno riconosciuti e rispettati, nell’osservanza delle leggi vigenti, sia per quanto riguarda la giusta retribuzione, che per la valorizzazione della loro personalità.
  • art. 16 – L’Ospedale favorisce la formazione professionale e deontologica dei suoi collaboratori e crea strumenti di incontro e di dialogo affinché tutti, secondo i vari ruoli, possano portare il proprio contributo costruttivo.
  • art. 17 – Nella «famiglia dei collaboratori» esistono ruoli, competenze e responsabilità diversificate che esigono reciproco rispetto per garantire, nell’ordine, l’armonico sviluppo di ogni attività ospedaliera.
  • art. 18 – L’Ospedale è aperto alla collaborazione e formazione dei volontari al quali è offerto ampio campo di esercizio di solidarietà e fraternità umana e cristiana.

CONCLUSIONE

L’Ospedale di Negrar è sorto da un piccolo seme gettato da Dio nel solco della Chiesa. Esso trae origine dal Vangelo e precisamente dal comando di Cristo: «Curate gli infermi» (Mt. 10, 8) e da un’altra parola dello stesso Cristo: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt. 25, 38).

Nei primi decenni del ‘900, don Angelo Sempreboni, parroco di Negrar, animato da evangelica carità e fiducia nella Provvidenza, fondò una Casa di Riposo per gli anziani bisognosi.

Alla sua morte prematura, don Giovanni Calabria ne raccolse l’eredità materiale e spirituale accentuandone l’attività in favore dei malati.

Il complesso ospedaliero attuale, frutto fecondo di quel piccolo seme, vuole tenersi strettamente collegato a quella matrice.

Le vicende storiche, i grandi progressi dell’assistenza sociale, le leggi e le strutture a cui la comunità civile ha dato vita nei decenni successivi, nulla tolgono alla validità dei principi evangelici dai quali l’Istituzione è scaturita e ai quali tuttora continuamente si ispira.

La Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, continuatrice e garante dello spirito e dell’opera del suo Fondatore, ritiene opportuno e doveroso affermare la identità dell’Ospedale di Negrar, perché ammalati e persone conoscano le finalità umane e cristiane, che intende esprimere.

Chi presta la sua opera presso l’Ospedale «Sacro Cuore e Don G. Calabria», «Casa Perez» e «Casa Nogarè» è tenuto al rispetto, nella lettera e nello spirito, del presente documento.