Il nuovo decreto legge in vigore dallo scorso 31 dicembre cambia in maniera sostanziale le norme che regolano la quarantena e l’isolamento. La vaccinazione completa con la dose booster consente una vita sociale e lavorativa (indossando la mascherina FFP2) anche a seguito di un contatto stretto con un positivo. Sette e non dieci i giorni di isolamento in caso di positività.

Riportiamo di seguito le nuove norme sulla quarantena e sull’isolamento fiduciario causa Covid 19 previste dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 ed entrate in vigore il 31 dicembre 2021.

IN CASO DI CONTATTO STRETTO* CON SOGGETTO CONFERMATO POSITIVO AL COVID-19

Il decreto prevede che la quarantena preventiva NON si applichi

  • alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza “terza dose” o “booster) da 120 giorni o meno;
  • alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
  • alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza dose” o “booster”).

A tutte queste categorie di persone si applica una AUTO-SORVEGLIANZA (auto-monitoraggio quotidiano dei sintomi: febbre, raffreddore, tosse…) con OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora presenti al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. .

Il decreto prevede che la quarantena preventiva si applichi nel seguente modo

  • 5 giorni dall’ultima esposizione: ai soggetti asintomatici che abbiamo completato il ciclo vaccinale primario (senza “terza dose” o “booster) da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido. Al quinto giorno obbligo di un test molecolare o antigenico negativo.
  • 10 giorni dall’ultima esposizione: ai soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni. Al decimo giorno obbligo di un test molecolare o antigenico negativo.
IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID 19

Il decreto prevede che l’isolamento venga applicato nel seguente modo:

  • 7 giorni: per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che siano aguariti da meno di 120 giorni. L’isolamento termina al 7 giorno purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.
  • 10 giorni per i soggetti contagiati non vaccinati, vaccinati con un ciclo primario incompleto, vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o vaccinati con ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni. A conclusione del periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

 

* definizione di “contatto stretto”

  • una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un’esposizione ad alto rischio.

(fonte Ministero della salute: clicca qui)